Il 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 34: “Decreto rilancio” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che introduce un incentivo del 110% per interventi di efficientamento energetico degli edifici (chiamato per semplicità superbonus o ecobonus 110%).

Sono stati emanati anche i decreti attuativi che finalmente spiegano nel dettaglio tutto l’iter lavorativo e burocratico.

Di seguito potete trovare una sintesi e le risposte alla maggior parte delle domande arrivateci in questi mesi.

 

1) CHI SONO I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO?

  • Condomini;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 ago-sto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;

Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari. Il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio rimane in ogni caso.

Sono escluse dal superbonus 110% gli edifici appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

 

2) IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO?

Il contributo consiste in una detrazione IRPEF del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo (5 anni – 1 rata all’anno).

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi nel loro complesso, devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi trainanti di cui al presente articolo quelle sostenute per lo smaltimento degli impianti, il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.

 

3) QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMISSIBILI? DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

Secondo quanto indicato nel decreto, il superbonus prevede degli interventi “principali” che sono necessari per poter beneficare della detrazione fiscale. E’ necessario quindi che venga realizzato almeno uno dei seguenti lavori:

INTERVENTI TRAINANTI (PRINCIPALI)

a) ISOLAMENTO TERMICO: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La superficie di intervento deve essere maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali utilizzati devono rispettare alcuni criteri ambientali minimi (CAM) definiti nel decreto 11 ottobre 2017.

Tetti di spesa massimi detraibili:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno)
  • 40.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
  • 30.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari

Se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:

  • 40.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
  • 30.000 per le restanti unità

 

b) PER CONDOMINI –> sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria

Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:

  • caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
  • pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
  • biomassa (solo in alcuni casi)

Spesa massima:

  • 20.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini fino a 8 unità immobiliari
  • 15.000 € (per ogni unità immobiliare) per i condomini oltre le 8 unità immobiliari (*1)

Se l’edificio ha più di 8 unità immobiliari il massimale si calcola nel seguente modo:

  • 20.000 per 8 = 320.000 € per le prime 8 unità
  • 15.000 per le restanti unità

Le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito vengono comprese nella detrazione.

 

c) PER EDIFICI UNIFAMILIARI –> sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Tipologie di impianto di climatizzazione che si possono installare:

  • caldaia a condensazione (Classe A o superiore)
  • pompa di calore (anche ibrida o geotermica)
  • biomassa (solo in alcuni casi)

Spesa massima: 30.000 €

d) Interventi di riqualificazione per la riduzione del rischio sismico (sismabonus)

In deroga all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Qualora, poi, in relazione ai predetti interventi, il credito relativo venga ceduto ad una impresa di assicurazione, contestualmente alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi, la misura della detrazione per gli oneri sostenuti, spettante ai sensi dell’art. 15 del Tuir, è elevata dal 19% al 90 %.

Spesa massima: 96.000 € per interventi su singole unità immobiliari oppure 96.000€ moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio. L’agevolazione non si applica per gli edifici ubicati in zona sismica 4.

 

INTERVENTI TRAINATI (SECONDARI)

Gli interventi che potranno beneficiare dell’ecobonus al 110%, se realizzati contestualmente a quelli indicati in precedenza a), b), c) e d), sono i seguenti:

e) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere (d – “interventi di ristrutturazione edilizia”), (e – “interventi di nuova costruzione”) ed (f – “interventi di ristrutturazione urbanistica”), il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione di cui al punto e)  è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto quindi se ci cede energia alla rete tale energia non verrà pagata dal GSE contrariamente a quanto avviene attualmente con lo “scambio sul posto” o il “conto energia”.

 

f) Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici se fatti congiuntamente agli interventi dei punti a), b), c) e d);

 

g) l’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (qui un elenco esaustivo) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi dei punti a), b) ,c) e d). Da qui la possibilità di detrarre l’intervento di sostituzione infissi al 110% ma solo se contestualmente ai punti sopracitati.

La detrazione di cui al punto e)  è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto quindi se ci cede energia alla rete tale energia non verrà pagata dal GSE contrariamente a quanto avviene attualmente con lo “scambio sul posto” o il “conto energia”.

Nelle spese agevolabili rientrano i costi sostenuti per i professionisti per la realizzazione delle diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), pratiche comunali e relative alle detrazioni fiscali.

N.B.  L’intervento, nel suo complesso, deve rendere possibile il miglioramento di 2 classi energetiche (ove questo non sia possibile, occorre arrivare alla classe energetica più alta). Il miglioramento è da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

 

4) CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA O SCONTO SUL CORRISPETTIVO (IN FATTURA)

É prevista la possibilità di cedere il tuo credito all’impresa che effettua i lavori, alle banche o agli istituti finanziari.

L’articolo 121 della legge 77/2020 indica che:

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il caso a) fa riferimento alla possibilità di cedere il credito all’impresa che realizza i lavori (che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti) di fatto costituendo uno sconto da parte dell’impresa verso il cliente.

Il caso b) fa riferimento alla possibilità che il cliente paghi l’impresa che realizza i lavori, e per quel che riguarda il credito di imposta potrà:

  • scaricarlo dalle tasse nei 5 anni successivi
  • cederlo ad altri soggetti comprese banche o intermediari finanziari

Il decreto indica che “Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo“.

Ciò significa che le persone interessate alla cessione del credito dovranno richiedere il visto di conformità ad uno di questi soggetti:

  1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
    industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
    economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
  3. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze
    etnico-linguistiche
  4. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  5. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
  6. dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997

Nel decreto è inoltre previsto che per gli interventi di riqualificazione energetica:

… i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative“.

Mentre per gli interventi di riduzione del rischio sismico occorre che:

… l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Ed infine si precisa che:

“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.”

Ciò significa che si dovrà attendere la circolare dell’Agenzia delle Entrate per avere tutti i dettagli relativi su come concretamente si dovranno gestire i vari passaggi per la cessione del credito

 

5) QUALI SONO I REQUISITI E I PASSAGGI FONDAMENTALI (LA BASE) PER OTTENERE LA DETRAZIONE?

Per arrivare alla fine dei lavori certi di avere tutti i requisiti per ottenere la detrazione prevista occorre definire bene alcuni passaggi fondamentali che sono :

1- redazione della Relazione Tecnica Integrata di conformità urbanistica e catastale (RTI) : è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato (geometra, ingegnere o architetto) che attesta la corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e il titolo edilizio con cui il Comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive ristrutturazioni e ampliamenti di un immobile. Se si dovessero riscontrare delle anomalie a fine lavori si rischia di non beneficiare dell’ecobonus al 110%; è quindi necessaria una valutazione della conformità dell’immobile in oggetto;

2- redazione della relazione ai sensi del DM 26/6/2015 (cosiddetto decreto dei “Requisiti Minimi”). In pratica occorre verificare che gli interventi di riqualificazione rispettino alcuni requisiti come ad esempio la trasmittanza termica delle pareti (in tabella l’estratto dell’allegato E per le trasmittanze );

Tipologia di intervento Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,27 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,22 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,20 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,19 W/m2*K
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,40 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,40 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,30 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,28 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,25 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,23 W/m2*K
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)
Zona climatica A ≤ 0,38 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 0,38 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 0,30 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 0,26 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 0,23 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 0,22 W/m2*K
Sostituzione di finestre comprensive di infissi
(calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)
Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2*K
Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2*K
Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2*K
Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2*K
Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2*K

3- verifica della fattibilità degli interventi nel caso di edifici particolari come quelli situati nelle aree soggetti ai vari vincoli oppure agli immobili di pregio storico architettonico o situati nei centri storici

4- verifica preliminare del visto di conformità : con tale visto si attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione (in caso di cessione del credito del credito o dello sconto in fattura). Viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF.

5- Se fra gli interventi previsti vi è il cappotto termico, occorre verificare che:

– il progettista definisca il progetto, seguendo il Manuale del Cappotto Termico Cortexa e la norma UNI 11715:2018 (progettazione posa del cappotto termico certificato ETA)

– venga tenuto in considerazione che l’impresa che effettuerà i lavori di posa del cappotto termico realizzi i lavori secondo quanto prevista dalla norma UNI 11716:2018 (certificazione professionale degli applicatori del sistema a cappotto)

– venga previsto il rispetto dei “Criteri minimi ambientali” (CAM) previsti per i materiali isolanti : vuol dire che i materiali isolanti devono rispettare alcuni criteri di eco-compatibilità (per i dettagli di questi requisiti si può fare riferimento alla nota disponibile più avanti in questo articolo)

Una volta completata questa fase si avranno tutte le informazioni per poter procedere alla definizione dei preventivi per i vari lavori.

 

6)  ITER LAVORATIVO-BUROCRATICO: QUALI SONO GLI STEP DA SEGUIRE PER OTTENERE IL SUPERBONUS 110% ?

1- Verificare la conformità edilizio/urbanistica/catastale per essere certi che non ci siano situazioni irregolari in partenza;

2- redigere una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica prima dei lavori e il progetto lavori per definire la classe energetica di arrivo, a fine lavori;

3- Realizzare almeno uno degli interventi principali (oppure detti “trainanti”) : isolamento termico o sostituzione impianto di climatizzazione invernale;

4- Realizzare (eventualmente) gli interventi secondari (oppure detti “trainati”) : infissi, fotovoltaico, ecc. ;

5- Fare in modo che tutti gli interventi realizzati (“trainanti” e “trainati”) permettano di ottenere un miglioramento di 2 classi energetiche;

6- Fare in modo che gli interventi rispettino i requisiti minimi previsti secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n°63

7- Fare una certificazione energetica (APE) per stabilire la classe energetica a fine lavori;

8- Far presentare la pratica all’ENEA con la documentazione necessaria per ottenere il credito di imposta;

9- Richiedere il visto di conformità (in caso di cessione del credito del credito o dello sconto in fattura);

 

LINK DI RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI

1 https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus110__.pdf/49b34dd3-429e-6891-4af4-c0f0b9f2be69https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

2. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2666450/FAQ++Suberbonus+110.pdf/43d2f72b-4b28-280b-951b-1de9fe9164d1

3. Decreto_efficienza_energetica_2020rev